Elemento
sostanziale del DPR 462/01
Il 23 gennaio 2002 è scattato lobbligo
per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire
le verifiche periodiche e straordinarie per:
- impianti
elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Secondo la
normativa vigente sono assimilati a dipendenti anche
i soci lavoratori di società di persone e cooperative,
gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano
macchine utensili e attrezzature in genere.
Novità
apportate dal DPR 462/01
La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed
in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito
dellIspesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le
verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità
del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002
è il datore di lavoro che ha lobbligo di richiedere
e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
Periodicità
delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica
degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni
(verifica biennale) per:
-
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
- gli
impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche a servizio di:
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| a) |
Cantieri,
cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei
per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione,
trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti,
lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione
in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.) |
| b) |
Ambienti
a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti
da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
- Attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè
ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento
in genere con un massimo affollamento ipotizzabile
superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels,
dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole
di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie
e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti
adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso
o al dettaglio, con superficie lorda superiore a
400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi;
stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane
e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali
e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai
bambini negli asili ed ambienti simili, edifici
pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni
e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato, ecc.
- Edifici
con strutture portanti in legno.
- Ambienti
nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento,
la manipolazione o il deposito di materiali combustibili
(ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti,
trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o
materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili,
polveri combustibili/infiammabili con modalità
tali da non consentire loro il contatto con l'aria
ambiente a temperature uguali o superiori a quella
d'infiammabilità, quando la classe del compartimento
antincendio considerato è pari o superiore
a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione,
il convogliamento, la manipolazione o il deposito
di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri
infiammabili con modalità tali da consentire
loro il contatto con l'aria ambiente a temperature
uguali o superiori a quella d'infiammabilità,
invece, sono classificabili come "Luoghi con
pericolo di esplosione", e dunque soggetti
alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale
(v. nota precedente).
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| c) |
Locali
adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici,
terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione,
inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
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- 5
anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
Obbligo
di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere
effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività
Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI,
o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate
da professionisti o imprese installatrici.
Inosservanza
al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che lobbligo di richiedere e far eseguire le
verifiche periodiche di legge è a carico del datore di
lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è
una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte
di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività
di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale
di verifica rilasciato dallOrganismo di Ispezione per poterlo
esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi
di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a €
1.032,91, in caso di applicabilità dellart. 9 comma
2 del DPR 462/01.
- Arresto
da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66,
in caso di applicabilità dellart. 32, 35 del DLgs
626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte
le persone dellazienda responsabili penalmente (per es.
tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s.
e lamministratore delle s.r.l.).
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